Coronavirus. Stanziati 845 milioni per personale e acquisto apparecchiature
6 min di letturaPubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge 9 marzo 2020 che prevede misure straordinarie per l’assunzione di medici, infermieri e personale sanitario, compreso il richiamo dei sanitari in pensione e altre disposizioni per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale
Istituite anche unità speciali di assistenza alle persone positive al nuovo Coronavirus non ricoverate in ospedale e poi continuità di assistenza per le persone con disabilità.
Per rendere immediatamente attuative le misure straordinarie il decreto prevede lo stanziamento di 845 milioni per il 2020 (di cui 660 per il personale e 185 per acquisto di apparecchiature per la terapia intensiva).
Di seguito la sintesi delle misure previste per la sanità.
Assunzione degli specializzandi e conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario
È prevista la possibilità di procedere al reclutamento di professionisti sanitari (anche dei medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno), con incarichi di lavoro autonomo, anche co.co.co, della durata massima di 6 mesi, prorogabili a seconda del perdurare dell’emergenza. Inoltre, verificata l’impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono, fino al 31 luglio 2020, conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo.
Misure urgenti per l’accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale
Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’accesso alla dirigenza medica. Inoltre, limitatamente alla sola seconda sessione dell’anno accademico 2018/2019, nelle regioni e nelle province autonome per le quali sia disposta, la sospensione delle attività di formazione superiore, l’esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio.
Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN
Le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale.
Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
Per la durata dell’emergenza al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l’instaurazione di rapporto convenzionale a tempo determinato con il Ssn. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo. Inoltre i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Ssn ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Previsto anche che i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Ssn.
Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale
Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per gli anni 2020 e 2021 ad un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni per l’anno 2020.
Sorveglianza sanitaria
La quarantena, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.
Unità speciali di continuità assistenziale
Per consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria, le regioni istituiscono, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.
L’unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell’unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all’ordine di competenza. L’unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte nell’ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.
Assistenza a persone e alunni con disabilità
Durante la sospensione del servizio scolastico gli enti locali possono fornire l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari.
Le regioni potranno istituire, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto, unità speciali per garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.
Disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la federazione dei farmacisti titolari di farmacie private e la federazione nazionale delle farmacie comunali, adottato, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, entro il 31 luglio 2020, dovranno essere definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle Regioni o, in via sperimentale fino all’anno 2022 mediante la rete delle Farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che garantiscono l’ossigenoterapia.
Misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici
Per la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene autorizzato all’apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture.
Disposizioni per l’acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria
Viene autorizzata una spesa di 185 milioni di euro per il 2020, al fine di acquistare 5.000 impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori.
Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario
Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell’emergenza, le regioni potranno rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.
Inoltre, agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai Ccnl di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata.