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Conclusioni dell’ex sindaco Paolo Mascaro

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Sindaco Paolo Mascaro

Si vuole in questa sede evitare qualsivoglia dissertazione giuridica in ordine ai presupposti necessari per lo scioglimento del Consiglio Comunale, clamorosamente assenti nel caso del Comune di Lamezia Terme, e semplicemente riassumere schematicamente quanto già rappresentato nei precedenti capitoli.

ex Sindaco Paolo Mascaro

Anzitutto, vi sono alcune certezze che discendono dall’esame degli stessi atti del Prefetto e del Ministro. Invero, con riferimento a 29 mesi di amministrazione, quindi per un arco temporale corrispondente quasi a metà del mandato, dopo essersi per 5 mesi esaminato ogni atto del Comune da parte della Commissione di Accesso, si rileva pacificamente che:
-non è vi contestazione della legittimità di una sola delibera di Giunta Comunale;
– non vi è contestazione della legittimità di una sola delibera di Consiglio Comunale;
– non vi è contestazione della legittimità di un solo permesso a costruire;
– non vi è contestazione della legittimità del rilascio di una sola licenza commerciale;
– non vi è contestazione della legittimità di una sola assunzione;
– non vi è contestazione della legittimità di un solo contributo economico erogato;
– non vi è contestazione della legittimità di una sola variante allo strumento urbanistico;
– non vi è contestazione della legittimità di una sola autorizzazione SUAP.
DETTA MANCATA CONTESTAZIONE COSTITUISCE GIA’ PIETRA MILIARE DI PARTICOLARE MERITO PER UN ARCO TEMPORALE NON CERTO BREVE DI GOVERNO AMMINISTRATIVO CITTADINO.

Ciò detto, si è rappresentato diffusamente che le contestate asserite illegittimità amministrative inerenti le sole determine dirigenziali sono in realtà totalmente inesistenti e sinteticamente, rimandando alla più diffusa e specifica trattazione dei singoli capitoli, si può affermare che:
a)la contestazione inerente il servizio mensa scolastica dipende unicamente dalla confusione operata dalla Commissione di Accesso tra le diverse figure della Commissione o seggio di gara e della Commissione Giudicatrice o tecnica di cui all’art. 77 Codice Contratti; sgombrato il campo da detto equivoco, nessuna altra contestazione residua in ordine alla piena legittimità della gara mentre è evidente il rigore amministrativo manifestato nei riguardi di azienda che pur svolgeva da 20 anni, sotto diverse compagini sociali riconducibili sempre al medesimo soggetto, il servizio presso il Comune di Lamezia e ciò sia rifiutando la richiesta di rinnovo contrattuale e sia interrompendo immediatamente il rapporto non appena comunicata l’interdittiva prefettizia;

b) la contestazione inerente la procedura di assegnazione dei beni confiscati muove dalla mancata conoscenza da parte della Commissione di Accesso delle caratteristiche e della composizione della Cooperativa Sociale di tipo B, dalla mancata conoscenza degli atti di gara e quindi del progetto presentato dalla Agrimed, dalla mancata conoscenza delle condizioni dell’immobile, non ultimato, danneggiato e trasferito al Comune di Lamezia sin dal lontano 2000 senza che vi fosse mai stato altro diverso utilizzo o richiesta; non hanno, poi, considerato i Commissari il grande impegno portato avanti dall’Amministrazione con le manifestazioni di interesse per 21 beni confiscati, la rapidità di svolgimento delle procedure per l’assegnazione degli stessi, l’attività continuativa contro la criminalità organizzata e mafiosa;

c) la contestazione inerente il verde pubblico muove dal mancato compiuto esame degli atti e dalla mancata verifica che la determina di euro 160.000 citata nella proposta del Ministro null’altro è che determina inerente gara pubblica legittimamente indetta dalla precedente amministrazione mentre la determina di euro 50.000 viene citata unicamente per l’errore compiuto dalla Commissione nel computare anche l’IVA che non costituisce invece base per la determinazione degli importi e l’applicazione dei limiti agli affidamenti diretti; di converso, i Commissari non hanno tenuto in considerazione il risparmio enorme operato dalla virtuosa opera dell’amministrazione nel capitolo verde pubblico con costi sensibilmente diminuiti nel corso degli anni;

d) la contestazione inerente i lavori pubblici si basa sull’errato esame degli atti e sull’errore compiuto dalla Commissione di Accesso che non si è avveduta che trattavasi di accordi quadro di manutenzione con contratti integrativi nei limiti numerici e temporali già disposti dal medesimo accordo quadro e non invece di affidamenti diretti; la procedura tramite accordo quadro, pienamente legittima, è stata reiterata anche dai Commissari con la richiamata determina dirigenziale del 19/12/17. Inoltre, la Commissione non ha contestato alcun appalto di lavoro pubblico rispetto ai 3 accordi quadro inerenti la manutenzione e non ha sottolineato l’importante aspetto che nessuna impresa si è resa aggiudicataria in 29 mesi di più di un appalto o di un accordo quadro;

e) la contestazione apodittica di mala gestio del patrimonio comunale non tiene conto di quanto portato avanti in termini di dismissione di immobili non funzionali all’attività istituzionale con incasso di circa 3.000.000 di euro e contestuale importante diminuzione del debito pubblico nè della meritoria attività di acquisizione di beni tramite il federalismo demaniale per svariati milioni di euro di valore;

f) la contestazione sull’asserito disordine amministrativo è apodittica e non tiene conto della poderosa attività di ripristino di regolarità amministrativa, pur in condizioni di oggettiva emergenza in Comune ereditato in pre-dissesto, sia tramite la regolarizzazione del pagamento TARI, sia tramite la regolarizzazione degli avvisi di accertamento e liquidazione ICI ed IMU, sia tramite il recupero dei ritardi nella contrattazione collettiva decentrata, sia tramite l’accelerazione della vendita di immobili non funzionali alle attività istituzionali dell’ente, sia tramite la poderosa indiscussa opera di risanamento dei conti, sia tramite l’attribuzione di migliaia di numeri civici a cittadini che ne erano sprovvisti e sia tramite svariate altre attività;

g) la contestazione inerente il comportamento tenuto dal Sindaco quale asserito difensore di appartenenti a consorterie criminali, di per sé astrattamente offensiva rispetto alla nobile categoria professionale dell’avvocatura rappresentata quale condizionata o condizionabile dall’assunzione di eventuali difese, muove da eclatante falso ideologico non rispondendo a verità né la contestata assunzione di difesa nel grado di appello del cd. processo Perseo né la circostanza della successiva difesa dei medesimi imputati da parte del di lui cognato.

Alla luce di ciò, è evidente che non sussiste un atto condizionato da infiltrazioni della criminalità organizzata, non esiste un atto viziato da illegittimità amministrativa, non esiste un comportamento censurabile; esistono, di converso, continui e ripetuti atti di contrasto serio ed efficace alla criminalità, esistono continui e ripetuti atti di osservanza delle regole di buona amministrazione, esistono continui e ripetuti atti di risanamento economico e di rigore etico e morale.

Domanda finale: in presenza di un dato oggettivo ed incontestabile quale quello sopra succintamente riportato, perché è stato sciolto il Consiglio Comunale di Lamezia Terme? Quali sarebbero gli atti oggetto di infiltrazione o condizionamento? Quali comportamenti testimonierebbero in ipotesi la presenza pericolosa ed ingombrante della criminalità? Sono queste la domande che una Comunità intera rivolge allo Stato nel mentre è stata ingiustamente soppressa la sua rappresentatività popolare ed alle stesse al più presto debbono essere date risposte per evitare il perpetrarsi di grave arbitrio e di grave sopruso che offende non solo la Città di Lamezia Terme ma l’architrave stessa della nobile idea di democrazia.

I precedenti sette capitoli, alla cui integrale lettura si rimanda, sono stati pubblicati in data 2 gennaio 2018 ed in data 22, 23, 27, 28, 29 e 30 dicembre 2017.

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