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Accolto ricorso di una professoressa calabrese che era stata trasferita in Toscana

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A darle ragione, la Corte di Appello di Firenze, sezione Lavoro che ha accolto la richiesta avanzata dal legale della docente, l’avvocato Rosario Piccioni

Importantissima sentenza del giudice del lavoro in materia di trasferimenti dei docenti. La Corte di Appello di Firenze, sezione Lavoro con la sentenza n. 621/2019 pubblicata il 10 settembre 2019, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Pisa, ha infatti dichiarato l’illegittimità delle operazioni di mobilità dell’anno 2017 con cui il Miur aveva disposto l’assegnazione della ricorrente presso una scuola di Pontasserchio (PI) e contestualmente accertato il diritto della ricorrente al trasferimento presso l’Ambito Territoriale di Catanzaro, condannando il MIUR – USR della Calabria ad assegnarle una sede disponibile presso detto ambito.

A presentare il ricorso, patrocinato dall’avvocato Rosario Piccioni del Foro di Lamezia Terme, una docente mandata ad insegnare a migliaia di Km dalla propria residenza.

La docente, proveniente dalle cosiddette Gae (graduatorie ad esaurimento) era stata immessa in ruolo con il piano ministeriale straordinario della legge 107/2015 “Buona scuola”.

Svolto l’anno di prova in Calabria successivamente, nonostante la preferenza per le sedi calabresi, lucane, campane e laziali, è stata trasferita in Toscana, dove è diventata titolare di cattedra in una scuola primaria di Pontasserchio (PI).

La docente sarebbe stata però, scavalcata, nonostante il richiesto diritto di precedenza per assistere il padre invalido, da altre docenti che avevano ottenuto sedi più vicine.

La docente ha quindi lamentato, evidenziando l’illegittimità dell’art. 13 del CCNI sulla mobilità 2017/18 nella parte in cui limita il diritto di precedenza alle sole operazioni di assegnazione provvisoria e mobilità provinciale e non anche a quelle di mobilità interprovinciale (trasferimenti definitivi da una provincia a un’altra).

Il provvedimento è particolarmente importante perchè ha accertato il carattere cogente dell’art. 33, comma 5, l. n. 104 dispone che “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

La sentenza ha in particolare evidenziato l’illegittimità della previsione del CCNI per violazione delle direttive comunitarie in materia di disabilità nella parte in cui tutelano tanto il lavoratore disabile quanto il lavoratore che si prende cura del disabile.

Il Giudice ha evidenziato che “si impone di ritenere l’esistenza di un obbligo (derivante dalla fonte superprimaria del diritto dell’Unione) del datore di lavoro, pubblico e privato, di adattare, nei limiti di sforzo non “sproporzionato”, la propria organizzazione al fine di consentire al lavoratore disabile , nonché (ed è quello che qui interessa) a chi lo assista, di svolgere la propria attività lavorativa in condizione di effettiva parità con i soggetti non portatori del fattore protetto”.

Ancora il Tribunale ha perentoriamente affermato un altro principio molto importante: il lavoratore “non deve essere posto di fronte all’alternativa tra rinunciare al rapporto di lavoro (in quanto destinato a svolgersi con modalità incompatibili con l’assistenza) ovvero alla relazione personale di assistenza con il proprio familiare (perché del tutto inconciliabile con le condizioni di tempo e di luogo della prestazione lavorativa).

Il MIUR Ambito territoriale della Provincia di Catanzaro, proprio in data odierna, ha già eseguito la sentenza e la docente è stata trasferita presso la sede l’IC Sant’Eufemia di Lamezia Terme.

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