“Bando Cinema”, Grandinetti: Consegnata relazione in commissione cultura
6 min readDi seguito la relazione consegnata nel corso dell’audizione in commissione cultura sul “Bando Cinema”
L’oggetto della relazione riguarda gravi illegittimità sul bando per la concessione dei servizi cinematografici fino al giugno 2018
Comunicato stampa:
La scrivente Associazione Culturale Cinema Grandinetti 1919, in persona del suo presidente Giuseppe Grandinetti, con sede in Lamezia Terme, via N. Sauro, in ragione e con l’occasione della audizione di giorno 24.10.2017, con la presente memoria rappresenta quanto segue.
Premesso che:
– in data 06.07.2017 la Giunta Comunale di Lamezia Terme, con deliberazione n. 213, ha dettato indirizzi a valere per il Dirigente del Settore Promozione del Territorio, per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto;
– dopo alcuni mesi, la Dirigente dr.ssa Nadia Aiello ha adottato la Determina n. 1356 del 19.09.2017, che si allega alla presente (all. 1) con la quale è stata indetta la gara CIG ZC91FEDB18;
– a tale determina sono stati allegati i documenti chiamati “allegati A, A1, B, C, D ed E”, oltre al “Disciplinare di gara”, al “Capitolato descrittivo e prestazionale”, alla “Domanda di avviso pubblico”, all’”Avviso pubblico”, tutti in formato word (.doc);
– la suddetta documentazione è stata pubblicata in data 19.09.2017 e per 15 giorni sull’albo pretorio, come risulta dalla nota di pubblicazione allegata (all. 2).
Tanto premesso, si osservano le seguenti e gravissime illegittimità.
(1) VIOLAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME
Si osserva che la pagina 37 del Piano anticorruzione comunale (all. 3), vigente alla data dei suddetti atti, prescrive categoricamente che gli affidamenti relativi ad “Appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria e per un importo pari o superiore a €.1.000,00” debbano essere gestiti attraverso il portale MEPA gestito da Consip spa.
Dunque, per raggiungere gli scopi imposti dalla normativa ANTICORRUZIONE, appalti come quello in oggetto non possono essere oggetto di procedure come quella indetta con la determina n. 1356 del 19.09.2017, pena nullità dei contratti e responsabilità del dirigente.
Per altro, è indubbio che nel novero degli appalti vadano ricomprese anche le concessioni come quella de quo, in quanto l’art. 164 del Codice degli appalti le equipara agli appalti e rinvia espressamente alla relativa disciplina. Recita il comma 2: Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice”, e cioè le disposizioni sugli appalti in generale relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ecc.
È chiaro dunque che le concessioni di servizi sono disciplinate dalle norme sugli appalti, e che il Piano anticorruzione comunale prevede che per gli appalti sotto soglia si debba ricorrere alle procedure di aggiudicazione tramite portale MEPA. Ne consegue la chiara violazione del Piano anticorruzione comunale.
(2) PUBBLICAZIONE DI NUOVA DETERMINA DIRIGENZIALE, n. 177 del 20.10.2017, DI INDIZIONE DELLA STESSA GARA CIG ZC91FEDB18
Incredibilmente, giorno 20.10.2017, sull’albo pretorio comunale, al numero cronologico 3625, è stata pubblicata un’altra determina, la n. 177, di indizione della stessa gara CIG ZC91FEDB18, adottata come se la precedente determina della stessa dirigente del 19.09.2017 non fosse mai stata pubblicata, e della quale infatti non dà atto (all. 4)!
Seppure tale nuova determina richiami ed approvi espressamente “allegati A, A1, B, C, D ed E”, alla stessa è stata materialmente allegata per pubblicazione SOLO un capitolato speciale d’appalto, nessun altro atto.
Per altro, nella sezione amministrazione trasparente dell’ente, nella sezione bandi non v’è traccia della gara, pertanto non è dato sapere cosa sia stato approvato il 20.10.2017 nei richiamati allegati.
La nuova determina non fa cenno alla precedente, che pertanto non è stata abrogata, e dunque è perfettamente vigente. Con la conseguenza che la gara è indetta e disciplinata da più provvedimenti, il che è inammissibile sotto il profilo del diritto amministrativo.
Ma v’è di più.
(3) DIFFORMITA’ TRA IL CAPITOLATO ALLEGATO ALLA DETERMINA DI INDIZIONE DI GARA DEL 19.09.2017 E QUELLO ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL 20.10.2017
Nel nuovo capitolato d’appalto DEL 20.10.2017, è prescritta una condizione decadenziale per la partecipazione alla gara rappresentata dall’obbligo perentorio di effettuare un sopralluogo sul Teatro Grandinetti entro giorno 25.10.2017, si indica come termine ultimo per presentare le offerte il 30.10.2017 alle ore 12.00 e si fissa la data dell’apertura per le ore 11 del 31.10.2017.
Ora, se la nuova Determina ed il Capitolato sono stati pubblicati il 20 ottobre, e devono restare nell’albo almeno per 15 giorni, come è impossibile prevedere le anzidette scadenze, la prima delle quali scade dopo 5 giorni dalla pubblicazione?!
Ma non basta.
Il capitolato di gara del 20.10.2017 (all. 5) contiene addirittura disposizioni diverse da quello – sempre vigente perché non abrogato – del 19.09.2017:
– a pagina 5 del nuovo capitolato compaiono criteri di assegnazione punteggi che nel precedente capitolato non ci sono. Compare infatti tutta l’ultima parte dei criteri di “valutazione del progetto gestionale”, a partire dalle parole “i punti 2, 4, 5, 6 e 7 […] fino alla fine del paragrafo;
– il successivo, dal titolo eloquente “VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA”, contiene una formula di calcolo completamente nuova e diversa dalla precedente del 19.09.2017, addirittura con coefficienti diversi!
– A pagina 9. Sotto le indicazioni del contenuto della Busta 2 – progetto tecnico gestionale, scompare quanto è stato scritto nel capitolato del 19.09.2017 in merito all’obbligo di presentare “uno studio di fattibilità economico finanziaria a dimostrazione della sostenibilità della proposta”. In calce al periodo, compare invece la locuzione “I punti del progetto gestionale dovranno essere coerenti con i criteri di valutazione di cui all’articolo 10 al fine di poter consentire alla Commissione di assegnare i relativi punteggi”.
È chiaro dunque che la gara è regolata da ben due capitolati di gara, che hanno disposizioni contrastanti.
Il che è chiaramente inammissibile ed antigiuridico sotto un profilo strettamente amministrativo.
(4) VIOLAZIONE AVVISO PUBBLICO ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 19.09.2017
Tra i documenti approvati con la determina di settembre, v’era l’avviso pubblico di indizione della gara, il quale prevedeva l’obbligo, per gli interessati, di presentare domanda di partecipazione entro il 06.10.2017.
L’avviso allegato in formato .doc e pubblicato sull’albo pretorio non contiene tale data, che però compariva sull’avviso pubblicato al seguente indirizzo: http://www.comune.lameziaterme.cz.it/sites/default/files/primo_piano/Avviso%20pubblico_5.pdf. Alla data odierna il contenuto risulta rimosso (sic!), ma grazie ai sistemi pubblici messi a disposizione dal motore di ricerca Google, è possibile individuare il documento, che si allega (all. 6) e dal quale risulta chiaramente che entro giorno 6 bisognava fare domanda di partecipazione.
Domanda che la sottoscritta associazione ha presentato, ma alla quale non ha ricevuto alcuna
forma di risposta.
Non v’è chi non veda, pertanto, l’illegittimità della condotta di chi ha adottato la determina dirigenziale n. 177 del 20.10.2017, che è intervenuta dopo che i soggetti interessati alla gara, come l’Associazione scrivente, avevano manifestato la propria volontà a partecipare.
Le regole del nuovo capitolato, indicate al precedente punto e salvo ulteriori non rilevate, sono state adottate dopo che il Comune aveva avuto (giorno 06.10.2017) le manifestazioni di volontà a partecipare, e dunque contezza dei soggetti partecipanti. E sul punto in questa sede non è necessario aggiungere altro.
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Per tutto quanto sopra, si rappresentano i fatti ai pubblici soggetti in epigrafe affinché ne siano pienamente edotti, anche nella loro qualità di pubblici ufficiali.
Conseguentemente vorranno investire dei fatti il responsabile della anticorruzione nel Comune di Lamezia Terme, affinché eserciti i propri obblighi di vigilanza e adotti i provvedimenti opportuni in ordine al mancato rispetto di varie norme del piano comunale anticorruzione, nonché informare le autorità competenti a sindacare i fatti oggetto della presente nelle opportune sedi.
Con ogni e più ampia riserva.
Associazione Culturale
Cinema Grandinetti 1919
Giuseppe Grandinetti