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Condannato per diffamazione il segretario generale della UIL FPL Catanzaro Bruno Ruberto

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Comune Lamezia Terme

Per le false accuse mosse nel 2020 nei confronti dell’allora Segretario Generale del Comune di Lamezia Terme Dr. Pasquale Pupo

Comunicato Stampa

Con sentenza n. 30 del 10.05.2024, depositata il 21.05.2024, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, Domenico MONACO, ha condannato il Segretario Generale della UIL FPL Catanzaro, Bruno RUBERTO, per il reato di diffamazione commesso nel 2020 ai danni dell’allora Segretario Generale del Comune di Lamezia Terme Dr. Pasquale PUPO.

La condanna giunge in esito al procedimento penale avviato nei confronti del RUBERTO dalla Procura di Lamezia Terme, nella personale del Sostituto Procuratore Dr. Santo MELIDONA, con decreto di citazione in giudizio del 04.11.2021, a seguito della querela presentata dal Segretario Generale Dr. Pasquale PUPO.

La vicenda

I fatti posti a fondamento della sentenza di condanna risalgono ai 2020.

Nel febbraio del 2020, in esito ad apposita procedura selettiva, con decreto sindacale n. 4 del 25 febbraio 2020 il Dr. Pasquale Pupo veniva nominato quale Segretario Generale del Comune di Lamezia Terme.

Con il successivo decreto sindacale n. 6 del 27.02.2020 il Dr. Pasquale PUPO veniva anche nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 190/2012.

Stante la gravissima carenza di figure dirigenziali in servizio presso l’Ente, il Dr. PUPO accettava, inoltre, di farsi carico della responsabilità di numerosi Settori organizzativi dell’Ente che risultavano privi della relativa figura dirigenziale.

Sicché, in piena emergenza pandemica, oltre alle funzioni proprie del suo incarico, il Dr. PUPO assumeva la direzione anche del Settore Vigilanza e Sicurezza Urbana, del Settore Servizi alla Persona, nonché delle Unità organizzative Protezione Civile, Programmazione Strategica e Segreteria Generale.

Al fine di remunerare il maggior carico di lavoro derivante dall’assunzione di tali ulteriori incarichi dirigenziali, con decreto n. 14 del 05.06.2020 il Sindaco riconosceva al Dr. PUPO una maggiorazione della voce retributiva denominata “indennità di posizione”, nel pieno rispetto della disciplina prevista a tal fine dalla contrattazione collettiva di settore, ed analogamente a quanto era già stato disposto in passato  dall’Ente in favore di segretari generali a fronte di carichi di lavoro ben meno gravosi.

La nota di contestazione del Segretario Generale della UIL-FPL

La scelta del Sindaco di remunerare tale maggiore carico di lavoro veniva però aspramente contestata dal Segretario Generale della UIL-FPL Catanzaro, Bruno RUBERTO, con una nota del 10.06.2020, trasmessa a tutti gli organi del comune e financo al Prefetto di Catanzaro e ampiamente divulgata da giornali in forma cartacea e testate giornalistiche on line.

Benchè l’oggetto delle censure fosse costituito da un decreto sindacale, la nota conteneva una lunga serie di affermazioni false, calunniose e diffamatorie sulla persona del Segretario Generale, Dr. Pasquale PUPO.

In particolare, l’esponente sindacale accusava – fra l’altro – il Segretario Generale Dr. PUPO di avere artatamente inserito nella tabella di valutazione sulla cui base era stata disposta la citata maggiorazione dell’indennità diposizione un punteggio non spettantegli, e che tale operazione costituisse “una valutazione arbitraria, al limite del falso ideologico in atto pubblico aggravata dal ruolo di Segretario Generale del Comune di Lamezia Terme del Dr. Pasquale PUPO, dove lo stesso ricopre la delicata funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza…”; proseguiva affermando che “la gravità del comportamento del Dr. Pasquale PUPO (…) pone seri dubbi di affidabilità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa” ed invitava tutti i destinatari della nota, ognuno per la propria competenza e responsabilità, a porre le opportune misure correttive “al fine di garantire (…) il ripristino della legalità e delle dovute condizioni di legittimità sulla censurabile moralità del Dr. Pasquale PUPO”.

I chiarimenti e la denuncia-querela per diffamazione presentati dal Dr. PUPO

A fronte delle gravissime accuse mossegli con la nota appena evocata, il Dr. PUPO dapprima trasmetteva agli stessi destinatari della missiva dell’esponente sindacale una comunicazione finalizzata a confutare analiticamente tutte le false ed infamanti accuse mosse dal RUBERTO (nota prot. n. 37424 del 16.06.2020), per poi presentare apposita denuncia-querela all’Autorità Giudiziaria nei confronti dello stesso esponente sindacale.

La risposta del sindaco all’interrogazione a risposta orale del 09.10.2020

Analoghi chiarimenti sulla clamorosa infondatezza delle accuse mosse dal RUBERTO nei confronti del Segretario Generale del Comune venivano inoltre forniti dal Sindaco, avv. Paolo MASCARO nel corso della seduta del Consiglio comunale svoltasi in data 09.10.2020, nel corso della quale il primo cittadino aveva data risposta ad una interrogazione a risposta orale presentata sulla vicenda da un esponente della minoranza.

In tale occasione il primo cittadino contestava le accuse mosse in ordine alla legittimità del suo provvedimento, scagliandosi inoltre contro l’ “uomo ombra” che aveva evidentemente ispirato il consigliere nella presentazione dell’interrogazione, ed al quale offriva sarcasticamente ripetizioni di matematica gratuite , attese le evidenti difficoltà di computazione in cui questi era incorso nella formulazione delle sue contestazioni.

La denuncia querela presentata da RUBERTO nei confronti del Sindaco, del Segretario Generale e della Dirigente del Settore Finanziario.

Nonostante i chiarimenti forniti sia dal Segretario Generale che dal Sindaco in ordine alla palese infondatezza delle accuse mosse dal RUBERTO, in data 28.12.2020 l’esponente sindacale presentava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme una denuncia-querela nei confronti del Segretario generale Dr. PUPO, del Sindaco avv. MASCARO e della Dirigente del Settore Finanziario del Comune, chiedendone la condanna con riferimento ad una lunga serie di reati di particolare gravità e, in particolare, per i reati corruzione, abuso d’ufficio, falsità materiale e ideologica. Da tale denuncia derivava l’avvio del procedimento penale n. 27/2021 RGNR a carico dei denunciati.

La richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in data 26.05.2022.

A conclusione delle indagini svolte in relazione al procedimento penale n. 27/2021 RGNR compulsato dal RUBERTO, in data 26.05.2022 il P.M. DR.SSA Marica BRUCCI formulava al G.I.P. istanza di archiviazione. Istanza che veniva contestata dal RUBERTO, il quale presentava a tal fine atto di opposizione all’archiviazione insistendo per la condanna degli indagati. 

L’ordinanza del GIP del 24.11.2022 di rigetto dell’opposizione e di archiviazione del Proc. Pen. n. 27/2021 RGNR.

Con ordinanza del 24.11.2022, dopo una dettagliata ricostruzione delle vicende in esame, il Giudice per le indagini preliminari, Dr.ssa Emma SONNI, rigettava, però, l’opposizione formulata dal Ruberto e disponeva la definitiva archiviazione del procedimento.

In particolare, il GIP, dopo aver analiticamente affrontato e confutato tutte le ipotesi accusatorie prospettate dal RUBERTO, giungeva a formulare conclusioni dall’inequivoco tenore secondo le quali «può affermarsi, condividendosi le valutazioni esposte dal pubblico ministero, che tale vicenda esuli dal campo del penalmente rilevante, non essendo stato riscontrato alcun profilo di illiceità nelle condotte degli indagati, né essendo comunque emerse irregolarità di altro genere ai medesimi ascrivibili nell’ambito della vicenda oggetto del presente procedimento».

La condanna per diffamazione disposta dal Giudice di Pace di Lamezia Terme con sentenza n. 30 del 10.05.2024.

Con la condanna per diffamazione pronunciata nei confronti del RUBERTO dal Giudice di Pace di Lamezia Terme con la richiamata sentenza n. 30/2024 giunge ora a conclusione anche la seconda vicenda processuale scaturita dalla vicende sopra narrate.

In particolare, il Giudice di Pace ha evidenziato come nel comunicato diffuso dal RUBERTO sia emerso «un chiaro attacco personale alla persona offesa, più volte identificato specificatamente e volutamente con nome e cognome e non solo con la qualità rivestita, con toni umilianti ed aggressivi facilmente identificabili quando si riferisce di “delirio di onnipotenza”, di “insolenza” di “una certa solerzia nel definirsi il proprio trattamento economico” di una “censurabile moralità del dott. Pasquale Pupo”, e addirittura lo si accusa di un reato grave, quando si riferisce di “una valutazione arbitraria al limite di un falso ideologico in atto pubblico”».

Secondo il Giudice, dunque, «Non vi è dunque una semplice e chiara disapprovazione del comportamento attuato dalla persona offesa nell’espletamento della sua funzione, ma un chiara valenza offensiva della persona nelle espressioni inserite nella missiva che enunciano disprezzo e intendono chiaramente ledere il decoro e la dignità della persona offesa, un chiaro animus diffamandi che va dunque censurato, non potendosi parlare di una mera nota critica».

La sentenza n. 34/2024, oltre che per il reato di diffamazione, ha condannato il RUBERTO anche al rimborso delle spese legali e al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, da liquidarsi in separato giudizio davanti al giudice civile.

Il commento del Dr. PUPO

Sentito sull’esito del procedimento penale attivato con la sua denuncia querela, il Dr. PUPO ha espresso soddisfazione per il fatto che alla fine sia stata riconosciuta la limpida correttezza del suo operato e che sia stata nettamente allontanata ogni possibile ombra dalla sua reputazione personale e professionale.

“E’ stato finalmente fugato – ha commentato il Dr. PUPO – in esito a ben due procedimenti penali, ogni possibile dubbio generato sulla mia rettitudine personale e professionale da uno spregevole attacco mediatico, artatamente cammuffato da rivendicazione sindacale, e fondato – come si è visto – su assunti falsi e sulla maldestra manipolazione dei dati contenuti nel decreto sindacale contestato.

“Certo – ha concluso il Dr. PUPO – rimane l’amarezza di aver dovuto attendere ben quattro anni per poter vedere affermata la verità dei fatti. Quattro lunghissimi anni in cui ho dovuto subire la gogna mediatica cui sono stato sottoposto dalle false ed infamanti accuse mosse strumentalmente dal sig. RUBERTO; accuse delle quali, però, quest’ultimo sarà ora chiamato a rispondere anche a livello civile”.

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