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Coni respinge ricorsi Vigor, Arpaia e Maglia

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Il Collegio di Garanzia dello Sport oggi, al termine della sessione di udienze a Sezioni Unite, presieduta dal Presidente Franco Frattini, ha respinto 

Arpaia

i nove ricorsi presentati, rispettivamente, dalla società Santarcangelo Calcio s.r.l., dal sig. Marco Di Chio, dalla società Paganese Calcio 1926 s.r.l., dal sig. Fabrizio Maglia, dal sig. Cosimo D’Eboli, dal sig. Claudio Arpaia, dalla società Vigor Lamezia s.r.l., dal sig. Vito Falconieri e dal sig. Salvatore Casapulla, tutti contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui n. 092/CFA del 19 gennaio u.s., che ha annullato la decisione del Tribunale Federale FIGC, con la quale è stato dichiarato irricevibile il deferimento, adottato dalla Procura Federale, in data 4 agosto u.s., a carico dei suddetti soggetti, e ha rinviato allo stesso Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – per il relativo esame di merito.
Ha respinto il ricorso (iscritto al R.G. n. 1/2017) presentato dal sig. Stefano Spalloni avverso la delibera n. 181 del 9.12.2016 della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Lazio (FIGC-LND C.R. Lazio), con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo di primo grado, è stata ridotta la squalifica a suo carico fino al 31.3.2021, con esclusione della sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della FIGC.
Ha respinto il ricorso (iscritto al R.G. n. 62/2016) presentato dalla A.S.D. Folgore Rubiera contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)  e l’U.S.D. Vigor Carpaneto per l’impugnazione della decisione della Corte Sportiva d’Appello territoriale presso la F.I.G.C. – C.R. Emilia Romagna – pubblicata, in forma integrale, con C.U. n. 14 del 12 ottobre 2016, di rigetto del reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso F.I.G.C.  – C.R. Emilia Romagna – pubblicata con C.U. n. 10 del 14 settembre 2016, relativa alla regolarità della gara A.S.D. Folgore Rubiera – U.S.D. Vigor Carpaneto 1922 del 4 settembre 2016, con la quale il giudice sportivo ha irrogato, a carico della società reclamante, la sanzione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, per avere la stessa schierato, in posizione irregolare, il calciatore S. Blotta, nonché la squalifica a carico del calciatore per una giornata e l’ammenda di euro 150,00 a carico della società medesima. Tale procedimento è stati rimesso alle Sezioni Unite dalla Prima Sezione in data 9 gennaio 2017.               Ha dichiarato estinto il procedimento per intervenuta rimuncia della Lega Italiana Calcio Professionistico, relativo al ricorso iscritto al R.G. n. 33/2016 presentato, in data 30 giugno 2016, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in persona del legale rappresentante p.t., dott. Gabriele Gravina, contro la Società Vicenza Calcio S.p.A., nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B, per l’accertamento del diritto della ricorrente Lega Pro ad ottenere il c.d. contributo di mutualità dovuto per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016 e, in caso di rilascio, in favore del Vicenza Calcio, della Licenza Nazionale Serie B 2016/2017, anche per la stagione sportiva 2016/2017, derivante dalla minore contribuzione spettante al Vicenza per la partecipazione al Campionato di Serie B, con conseguente condanna delle resistenti, ciascuna per quanto di spettanza e ragione, al versamento, in favore della ricorrente, della somma di € 774.685, 35, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, per ciascuna stagione sportiva.

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