Coronavirus. Lamezia: chiusura con decorrenza immediata dei cimiteri comunali
3 min di letturaTenuto conto che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale
Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;
Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14.3.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all’ingresso di persone fisiche nel territorio regionale” in particolare nella parte in cui prevede la chiusura di parchi pubblici e luoghi simili, per evitare il potenziale assembramento di persone;
Ravvisata l’esigenza di predisporre ulteriori misure atte a scongiurare assembramenti e, comunque contatti ravvicinati tra le persone, che non siano assolutamente indispensabili, in coerenza con le disposizioni sopra citate al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio;
Visti:
- l’art. 54 del D.lgs 267/2000 in base al quale il Sindaco può provvedere all’emanazione di atti contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l’art. 50 del D.lgs 267/2000 concernente le competenze del Sindaco;
- lo Statuto Comunale
ORDINA
- la chiusura, con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020, dell’accesso al pubblico dei tre cimiteri comunali presenti sul territorio comunale,
- sono ammesse le seguenti eccezioni:
dei parenti dei defunti, uno per famiglia, per il disbrigo delle pratiche legate alle sepolture; dei cortei funebri formati solo ed esclusivamente dai parenti prossimi del defunto, purché conformi alle norme di distanziamento sociale e privi del carattere di assembramento;
la presenza in forma riservata dei parenti prossimi del defunto durante le operazioni di sepoltura;
- la sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
- di garantire la disponibilità della camera mortuaria dei cimiteri, per il ricevimento e la custodia temporanea delle salme;
DISPONE
- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all’albo pretorio, sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;
- la trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Catanzaro, al sig. Questore di Catanzaro nonché al Comando di Polizia Locale; al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando Gruppo dei Carabinieri, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza; alla Società Lamezia Multiservizi, in qualità di gestore dei cimiteri cittadini e alle agenzie di pome funebri presenti sul territorio, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;
AVVERTE
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art.650 del Codice Penale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Sindaco
Avv. MASCARO PAOLO