Discriminazioni razziali durante la partita, Daspo per tifoso del Castrovillari
2 min di letturaPer atteggiamenti discriminatori di tipo razziale durante la partita Castrovillari-Pomigliano, è stato emesso un provvedimento Daspo nei confronti di un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine.
COSENZA – Nell’ambito delle attività di prevenzione e di monitoraggio delle manifestazioni calcistiche che si svolgono anche negli stadi della provincia di Cosenza, è stato adottato e notificato un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive (DASPO), della durata di anni due, nei confronti di un tifoso della squadra del Castrovillari Calcio.
Il soggetto di anni 40, già destinatario di analogo provvedimento nell’anno 2006 e con precedenti di Polizia, si era reso responsabile di atti persecutori (art. 612 c.p.) e ingiuria (art.594 c.p.), aggravati dal fatto di essere stati commessi per finalità di discriminazione razziale, così come previsto e sanzionato dall’articolo 3 della Legge 205/1993 (Legge Mancino).
I fatti si sono verificati in data 12 febbraio 2017 in occasione dell’incontro di calcio Castrovillari–Pomigliano all’interno della struttura del campo sportivo di Castrovillari “Mimmo Rende”.
Si è avuto modo di constatare in maniera inequivocabile, attraverso il sistema di audio-video-sorveglianza installato nella struttura sportiva, atteggiamenti discriminatori di tipo razziale ad opera del soggetto.
Al destinatario del provvedimento DASPO, emesso dal Questore della Provincia di Cosenza, d.re Luigi Liguori, viene di fatto vietato l’accesso su tutto il territorio nazionale ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionato FIGC, comprese le partite amichevoli e quelle disputate dalla Nazionale di Calcio Italiana; inoltre, vige anche il divieto di accedere agli spazi adiacenti le medesime strutture sportive ed in tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle menzionate competizioni, avvertendolo che in caso di violazione di tale divieto la Legge prevede la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 40.000 Euro, con previsione dell’arresto in flagranza.