Guccione (PD). Presentato atto di indirizzo sulla vicenda Fincalabra S.p.A.
7 min di letturaQuesta mattina in Commissione Speciale di Vigilanza era prevista l’audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione di Fincalabra, avv. Alessandro Zanfino
Comunicato Stampa
Si sarebbe dovuto discutere dell’andamento gestionale generale di Fincalabra S.p.A., con particolare approfondimento sul ruolo e sulle funzioni svolte per l’attuazione della Delibera di Giunta n. 460 del 9 dicembre 2020, e sulla procedura di nomina del Direttore Generale.
Preso atto che non è stato possibile trattare questo punto all’Ordine del giorno a causa dell’assenza del presidente Zanfino, il consigliere regionale del Pd Carlo Guccione ha presentato un Atto di indirizzo sulla vicenda Fincalabra S.p.A.
Atto di servizio:
- Con la indizione delle elezioni, gli organi di governo della regione Calabria, possono adottare solo atti indifferibili ed urgenti e motivandone la loro indifferibilità. Il DPGR 5/2021 di nomina del presidente del cda del consiglio di amministrazione non rientra il questa tipologia in quando l’organo amministrativo (Presidente e Consiglio di Amministrazione) della società era nel pieno delle sue funzioni. Infatti, l’assemblea, dei soci della società, nell’adunanza del 7 agosto 2018 ha nominato il consiglio di amministrazione (Salvino, Barberi, Zumpano) fissando, come da codice civile e statuto, la durata del mandato in tre esercizi e quindi la scadenza coincide con la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio, ovvero nel corso del corrente anno (30 Aprile 2021). Nel decreto non vengono esposti motivi di urgenza ed indifferibilità dell’atto. A norma del vigente statuto della società con la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio l’intero consiglio decade, compreso quindi il presidente appena nominato. Quindi che senso ha questa nomina? Da informazioni assunte mi risulta che hanno intenzione di modificare lo statuto della società in modo da salvaguardare la nomina appena fatta. Modifica di dubbia legittimità ed inopportunità.
-
- Fermo restando quanto esposto al punto 1. il decreto non dà nessuna motivazione del perché si ricorre ad una figura esterna e non si attinge, invece, dall’elenco degli idonei per la nomina alla carica di componente del Consiglio di amministrazione della società approvato con il decreto dirigenziale n . 13549 del 5 Novembre 2019. Infatti la Regione Calabria, con decreto dirigenziale n. 8401 dell’11/7/2019, ha approvato l’avviso pubblico per la presentazione di candidature di soggetti esterni idonei a ricoprire l’incarico di componente dell’organo amministrativo della società Fincalabra S.p.A. In tale avviso vengono descritte le competenze che gli aspiranti devono possedere per la nomina. Infatti molto correttamente tale elenco è stato utilizzato per la nomina dell’avv. Strangio a componente del Consiglio di amministrazione della società per la sostituzione del dimissionario consigliere Ing. Zumpano, disposta con DPGR n. 325 del 4 Dicembre 2019.
- Il decreto di nomina afferma che l’amministrazione regionale è venuta a conoscenza della messa in quiescenza dell’ing Salvino solo nel mese di novembre 2020. Ciò non è vero in quanto il cda della società ha deliberato la messa in quiescenza, per sopraggiunti limiti di età, il 6 Luglio 2020 e nella stessa seduta ha convocato l’assemblea dei soci, fissando la data della prima convocazione al 24 Luglio 2020 ed occorrendo in seconda convocazione al 27 luglio 2020, affinché il socio si determinasse, fra l’altro, a seguito della messa in quiescenza dell’ing. Salvino. L’assemblea è andata deserta in quanto il socio unico Regione Calabria non è intervenuto.
- La regione Calabria era perfettamente a conoscenza che le funzioni di Presidente dell’Ing. Salvino venivano svolte a titolo gratuito ai sensi e per l’effetto dell’art. 5 del D.L del 6 Luglio 2012 n. 95 convertito con legge del 7 Agosto 2012 n. 135 e ss.mm.ii, come da dichiarazione sostitutiva resa l’11/11/2020 e regolarmente inviata alla regione stessa.
- La nomina dell’Avv. Zanfino, rispetto alla gratuità del mandato dell’ing Salvino, determina un costo aggiuntivo per la società che è comunque una società pubblica. Il compenso spettante al Presidente, fissato nell’adunanza assembleare del 7 Agosto 2018, è pari a 72.000 euro anno. La società in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 25 del decreto legislativo del 19 Agosto 2016 n. 175 con delibera del cda del 30 settembre 2020 ha dichiarato l’esubero di n. 15 unità di personale, segno evidente che la società non può permettersi aggravi di costi in quando il suo equilibrio economico finanziario è sempre precario. Procedura, fra l’altro, mai confutata dalla Regione Calabria nell’esercizio del controllo analogo che esercita sulla società.
- Il decreto di nomina precisa che l’avv. Zanfino possiede i requisiti di cui all’art. 3 del regolamento regionale del 21 marzo 2017 n. 3. Quali sono questi requisiti? Il regolamento rimanda all’emanazione di un avviso che fissa i requisiti che devono possedere gli aspiranti alla nomina, ma l’avviso non è stato pubblicato!!! Dal curriculum presentato non si evince, inoltre, né il possesso dei requisiti di cui all’art. 11 comma 1 del D.lgs 175 del 19 Agosto 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica c.d Madia), né l’esperienza triennale in “organi amministrativi e di controllo di enti, società e fondazioni”.
- Sulla nomina del Direttore Generale:
-
- Dopo la messa in quiescenza dell’ing. Salvino, che ai sensi della legge regionale 47/2018, rivestiva anche la carica di Direttore Generale della Società è venuta la richiesta di nominare il dr Marco Aloise, Direttore Generale. Lo statuto della società prevede che la procedura di nomina della dirigenza apicale (tra le quali rientra quella del D.G.) venga deliberata dall’Assemblea dei soci e la nomina del direttore generale si perfezione con il gradimento del socio tramite apposito atto deliberativo della Giunta. In ossequio a quanto espresso viene convocata l’assemblea dei soci per deliberare la procedura di nomina. Il punto all’odg viene inserito nell’assemblea di cui si è detto al punto 3. Come già detto l’assemblea va deserta e la giustificazione che da il socio (attraverso il capo di Gabinetto) è che la nomina del Direttore Generale rientra in una logica più complessiva del governo societario, ovvero attraverso un consiglio di amministrazione oppure un amministratore unico e che tale decisione sarebbe stata assunta nel breve. (Cosa mai avvenuta). La procedura viene quindi accantonata.
- Nel corso del mese di gennaio, viene la sollecitazione di nominare lo stesso Aloise Direttore Generale Reggente. La richiesta, ai sensi di statuto viene sempre inviata alla Regione Calabria, che nella sostanza attraverso una nota del competente settore del segretariato generale esprime perplessità sulla richiesta.
- Con la nomina a Presidente dell’Avv. Zanfino viene ripresa la procedura di nomina del Direttore Generale. Viene quindi convocata l’assemblea dei soci (19 Marzo 2021) ed il socio, rappresentato in assemblea dal Dr Vigna, da il via libera alla procedura e di conseguenza viene pubblicato il bando.
- Sul Governo della Società:
- Il Decreto legislativo 175/2016, testo unico sulle società a controllo pubblico (cd. Legge Madia) prevede che le società pubbliche siano governate da un amministratore unico, ovvero da un consiglio di amministrazione dietro motivata scelta del socio. La Regione Calabria ha previsto per Fincalabra un Consiglio di Amministrazione composto da 5 componenti di cui tre di nomina della Giunta e due dal Consiglio regionale. Il consiglio regionale non ha mai provveduto alla nomina dei suoi rappresentanti.
- In questa fase è inopportuno che un Consiglio di Amministrazione di imminente scadenza (compreso il Presidente) provveda alla Nomina di un Direttore Generale, il cui incarico ha durata triennale. Sarebbe opportuno che, attraverso una disamina più complessiva della mission che la Regione intende dare a Fincalabra tale da consentirgli un duraturo equilibrio economico finanziario, definisca anche il suo assetto organizzativo. Alla luce dell’esperienza che ho avuto in quasi 6 anni di presidenza, ritengo che un amministratore unico, in linea con quanto previsto dalla c.d legge Madia sia più utile in termini di efficienza, efficacia ed economicità, cosi come la nomina di un revisore unico invece che di un collegio composto da tre membri.
- Bisogna quindi, a mio avviso, sollecitare la Giunta in questa direzione e soprassedere sia a modifiche statutarie che a nomine di chiaro stampo elettoralistico. Nomine che devono avvenire con procedure ad evidenza pubblica secondo i dettami costituzionali e del regolamento regionale.
- Sul regolamento Regionale:
- La giunta regionale nel corso del mese di Luglio ha apportato delle modifiche al regolamento regionale del 21 marzo 2017 n. 3 dove si prevede che: “Le nomine e le designazioni di componenti in organi amministrativi e di controllo delle società a partecipazione, anche indiretta, di competenza del Presidente della Giunta regionale o della Giunta, possono essere effettuate, ove ritenuto opportuno, previa pubblicazione dell’Avviso di cui al presente regolamento” (comma 4 dell’art 4 del regolamento n. 3/2017). A mio avviso il comma è di dubbia interpretazione, contrasta con le norme costituzionali e lo stesso art. 2 del regolamento che prevede che ogni nomina venga fatta con pubblicità e trasparenza. Occorre che questo comma venga abolito.