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Lamezia. Gianturco: No ai dinieghi di condono edilizio

3 min di lettura

Mimmo Gianturco

Il comune di Lamezia sta inviando dinieghi di condono ai cittadini che ne hanno fatto istanza anche 30 anni fa, cui seguirà l’ordine di demolizione dei manufatti

È una decisione assurda che porta problemi sia all’ente che ai lametini. Il nostro ufficio legale è pronto a tutelare gli interessi dei cittadini.

A dichiararlo è Mimmo Gianturco, segretario generale territoriale del sindacato Confintesa.

“L’art. 35, comma 16, della legge n. 47 del 1985 – spiega Gianturco – prevede che il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previo i necessari accertamenti, invita ove lo ritenga necessario, l’interessato a produrre ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l’importo dell’oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto dell’art. 37, la concessione o l’autorizzazione in sanatoria contestualmente all’esibizione da parte dell’interessato della ricevuta di versamento all’erario delle somme a conguaglio, nonché dell’avvenuta presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell’accatastamento”.

“Ora, a distanza di oltre 30 anni – continua il sindacalista – negare ai soggetti interessati dei condoni edilizi afferenti a pratiche rimaste dormienti per decenni, significa ledere il legittimo affidamento di quanti hanno confidato, anche per i lunghi tempi trascorsi e per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, nell’esito favorevole alla propria istanza. Il legittimo affidamento, pertanto, costituisce un principio fondamentale dell’azione amministrativa, da cui la funzione pubblica non può prescindere e rappresenta uno strumento di tutela avverso il comportamento irragionevole e contraddittorio dell’Amministrazione”.

“Inoltre – sottolinea Gianturco – nella fattispecie in esame ci si trova dinanzi ad un affidamento di tipo “oggettivo” dell’odierno ricorrente, in quanto basato sulla sicurezza giuridica e definitività dei pareri espressi ai vari livelli istituzionali e mai contestati. L’affidamento nella sicurezza giuridica costituisce, invero, un valore fondamentale dello Stato di diritto, costituzionalmente protetto nel nostro ordinamento (cfr. Corte costituzionale, sentenze 17 dicembre 1985, n. 349, 14 luglio 1988, n. 822, 4 aprile 1990, n. 155, 10 febbraio 1993, n.39), ora ancora più rilevante considerato che lo stesso legislatore prescrive che l’attività amministrativa sia retta anche dai principi dell’ordinamento comunitario (art.1, comma 1, della legge 241/1990 quale modificato dall’art.1 della legge n.15/2005), nel quale il principio di legittimo affidamento è stato elaborato dalla giurisprudenza comunitaria in un’ottica di accentuata tutela dell’interesse privato nei confronti delle azioni normativa ed amministrativa delle istituzioni europee (Corte di giustizia delle Comunità europee, 15 luglio 2004, causa C459/02; 14 febbraio 1990, causa C350/88)”.

“Negare ai cittadini lametini la possibilità di concludere la pratica di condono edilizio – evidenzia – porterà all’ordine di demolizione di civili abitazioni, che per molti si tratta di prima casa, e di strutture ove sono presenti attività commerciali che rappresentano l’unico sostentamento economico familiare. Non solo, porta svantaggi anche alle casse comunali in quanto si perderebbero le somme che i cittadini devono ancora pagare e il comune dovrà restituire le somme già versate per l’avviamento della pratica di condono, nonché pagare le spese legali di eventuali condanne a seguito di ricorsi. L’ufficio legale di Confintesa, guidato dall’avvocato Luisa Cimino, è pronto a tutelare gli interessi dei cittadini che stanno subendo questa inaccettabile decisione amministrativa”.

Gennaro Domenico Gianturco

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