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Lucchetti (Federproprieta): “Agevolazioni immobiliari per i giovani, speriamo in riscontri concreti”

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Comunicato stampa

Le norme del d.l. n. 73/2021, titolato “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” meglio noto come “Decreto sostegno-bis” includono misure dirette a favorire i giovani attraverso nuove facilitazioni per il loro accesso agevolato al mercato immobiliare.

FEDERPROPRIETA’ richiama, in particolare, quanto disposto nell’art. 64 che riserva ai giovani di età inferiore ai 36 anni, se titolari di un reddito non superiore a 40 mila euro annui, una garanzia fornita da un apposito Fondo, elevata fino all’80% della quota capitale.

In presenza di tale garanzia, il cui rimborso risulta, quindi, largamente assicurato, è ora atteso che le banche riducano i tassi di interesse passivi sui finanziamenti concessi.

In tal senso il comma 3 dell’art. 64 del d.l. citato ha opportunamente precisato che i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo.

Di notevole interesse risultano anche:

il comma 6 della stessa norma, in base al quale “gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, …. (omissis) ….  e gli  atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà’, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui” ;

il comma 8, secondo il quale “i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.”

FEDERPROPRIETA’ attende di verificare il concreto impatto di dette disposizioni sul mercato immobiliare che potrebbe registrare un’accelerazione, almeno fino al 30 giugno 2022, data oltre la quale non è attualmente prevista l’efficacia di dette misure agevolative salvo le eventuali integrazioni che dovessero intervenire con la legge di conversione del decreto qui esaminato.

                                                                                            Dott.ssa Tommasina Lucchetti

                                                                                            Presidente Provinciale Federproprietà

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