Perché al Sud paghiamo di più? Abbattiamo la sanzione sull’energia: il Fattore Omega
6 min di letturaL’ARERA informava[1], in riferimento alla legge Concorrenza del 2017, circa il Servizio di Salvaguardia riservato ai “grandi clienti” i quali «non sono stati in grado di trovare un venditore del mercato libero, anche a causa della loro scarsa qualità creditizia. Questo aspetto del servizio espone l’esercente selezionato a un maggiore rischio, in ragione del quale i prezzi del servizio di salvaguardia possono risultare potenzialmente più elevati dei prezzi prevalenti sul mercato libero».
Il Fattore Omega ha valori più elevati nelle Regioni del Sud[2] che storicamente hanno avuto minori risorse dallo Stato. Infatti il 34% della popolazione italiana che vive nel Sud ha ricevuto finora in media il 28% delle risorse. Per una equa ripartizione abbiamo lanciato nel 2018 la petizione “Agenda Sua 34”.
La “scarsa qualità creditizia” è da ricercare nella “scarsa” disponibilità di fondi di cui hanno sofferto negli ultimi anni gli enti e le imprese del Sud. Stando ai dati forniti sia dalla Svimez che dall’Eurispes[3], nelle regioni meridionali sono mancati circa 840 miliardi di euro negli ultimi 17 anni, rispetto alle regioni del Nord Italia. Se la ripartizione dei fondi non è equa per forza maggiore queste ultime sono più virtuose e con sanzioni ai minimi valori. Di contro, poichè negli ultimi 17 anni la Calabria ha ricevuto meno di tutte le altre regioni d’Italia[4], per forza maggiore è la regione più “morosa” e con maggiore valore del Fattore Omega[5]. Dal confronto fra i grafici allegati appare evidente la “coincidenza” che minori sono gli investimenti ed i finanziamenti nelle Regioni e maggiore è il Fattore Omega, ossia è “maggiore il rischio di morosità”.
Questa modalità di sanzionare in maniera differente, e quindi stabilire dei costi per la fornitura del servizio su base regionale, viola gli stessi principi definiti dalla Direttiva europea, la quale ha di fatto ispirato e determinato l’attuale normativa nazionale, in particolare la legge 3 agosto 2007 n. 125 e il DLGS 192/2012, che però non ne hanno rispettato del tutto i principi.
Nella Direttiva Europea viene evidenziato che:
«occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie»[6]
e che:
«Sarebbe necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l’accesso alle reti. Tali tariffe dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti del sistema in modo non discriminatorio»[7]
Ed ancora:
«…tutti i cittadini della Comunità, che beneficiano dei vantaggi economici del mercato interno dovrebbero altresì poter beneficiare di elevati livelli di tutela dei consumatori, in particolare i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, le piccolo imprese dovrebbero anche poter beneficiare di garanzie relative al servizio pubblico , in particolare riguardo alla sicurezza dell’approvvigionamento e a tariffe ragionevoli, per ragioni di equità…»[8]
L’articolo 3 della Direttiva al comma 3 stabilisce che:
«Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili (…) .. usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli »
Nel comma 7 viene specificato che:
«Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale»
Viene meno anche il rispetto e l’applicazione dell’art. 23 della Direttiva europea che definisce l’Autorità di regolamentazione al comma 1:
«Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione. Esse hanno quantomeno il compito di assicurare la non discriminazione»
Al comma 4:
«Se necessario, le autorità di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione di modificare le condizioni, le tariffe, le regole, i meccanismi e le metodologie per garantire che siano proporzionati e vengano applicati in modo non discriminatorio».
L’articolo 24 entra nel merito della specifica definizione di “Misure di Salvaguardia”:
«Tali misure devono causare il minore turbamento possibile al funzionamento del mercato interno (…) Lo Stato membro (…) le deve modificare o abolire nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l’interesse comune»
La legge italiana del 3 agosto 2007 n. 125, all’art. 1 comma 4 definisce il Servizio di Salvaguardia «…a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori».
Nella grande disparità di trattamento della morosità, a livello regionale si avverte quindi anche l’incostituzionalità della normativa in quanto si avrebbero trattamenti sanzionatori differenti non dovuti a diversa gravità dell’infrazione, ma a diverse collocazione geografica, quindi assumendo un carattere discriminatorio.
Verrebbe quindi violato anche l’articolo 2 della Costituzione nella parte in cui stabilisce «l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
Il “dovere inderogabile di solidarietà” si manifesta quindi pure sotto l’aspetto giuridico, legato a quello della coesione economica e sociale, principio giustamente rimarcato anche nella Direttiva europea.
Di conseguenza verrebbe meno anche l’Unità Giuridica ed Economica ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione.
È da circa un anno che la necessità ed opportunità di rivedere questa modalità di sanzionamento che divide l’Italia viene portata avanti anche a livello governativo.
Nel mese di ottobre 2018 il Governo ha affrontato questo tema in un incontro fra il MISE, l’ARERA e l’Antitrust.
Nel mese di maggio 2018 il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, come riportato dalla stampa così riferiva:
«A causa del mancato pagamento della fornitura di energia elettrica la società Enel ha rescisso il contratto con il Comune di Lamezia Terme, che è entrato quindi in automatico nel servizio di salvaguardia. Ciò comporta costi maggiori per l’ente. Il Comune cittadino si ritroverà a pagare, a costi decisamente salati, una sorta di penale come conseguenza alla rescissione del contratto».
Il 23 febbraio 2019 il sindaco di Trebisacce Franco Mundo, e con lui l’intero Consiglio Comunale, aveva dichiarato:
«Non è accettabile che a fronte di una medesima fattispecie ci sia una tale diversità di trattamento»
Il 24 marzo 2020 in una lettera, il Sindaco di Amendolara Antonello Ciminelli, chiedeva esplicitamente la sospensione degli effetti della Legge 3 agosto 2007 n. 125 e del DLGS 192/2012, poiché la loro combinazione:
«…ha introdotto a carico dei comuni ed imprese meridionali, resisi morosi nei confronti dei gestori del servizio elettrico, costi (…) aggravati oltre che dagli interessi di mora anche da tutte quegli ulteriori importi che società finanziarie cessionarie, a loro volta, finiscono per addebitare ai medesimi, così generando voragini nei conti pubblici locali».
Vi sono stati anche degli interventi politici.
Nel mese di settembre del 2018 il senatore calabrese Giuseppe Mangialavori ha presentato una interrogazione Parlamentare nella quale specificava che:
«Un Comune, che per mille motivi non ha potuto adempiere puntualmente al pagamento dell’utenza elettrica entra così nella tagliola della “Salvaguardia” che lo porta, quasi inevitabilmente, al dissesto»
Inoltre la senatrice calabrese Silvana Abate in un articolo del 14 aprile 2020, sollecitava di:
«… rivedere anche la normativa sul regime di salvaguarda e il fattore “Omega”».
Con la fine del Mercato Tutelato in automatico tutti i clienti finali che non avranno ancora scelto un fornitore del Mercato Libero, potrebbero entrare nel Sistema di Salvaguardia. Anche i clienti domestici si ritroveranno a pagare un Fattore Omega su base territoriale regionale, provocando una grave discriminazione che penalizzerà ancora di più le regioni del Sud Italia.
La modalità di modificare la normativa italiana per garantire la NON DISCRIMINAZIONE, la SOLIDARIETÀ SOCIALE, POLITICA ED ECONOMICA nonché l’UNITÀ GIURIDICA è quindi da ricercare nella stessa Direttiva europea, fonte della normativa italiana, e nei principi fondamentali della nostra Costituzione, articolo 2 e articolo 120.
[1] ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente); a pag. 13 del Documento per la consultazione 397/2019/r/eel
[2] Dati forniti da Aquirente Unico, La società è stata istituita nel 1999 dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (ora GSE), per effetto del decreto Bersani che sanciva la liberalizzazione del mercato elettrico
(https://prezzoluce.it/approfondimento/attori/acquirente-unico)
[3] Scheda n. 43 pag. 723 e seguenti; replica https://pagellapolitica.it/blog/show/613/no-la-rapina-da-840-miliardi-del-nord-nei-confronti-del-sud-non-esiste
[4] Grafico 3, pag. 728
[5] A definire l’entità del Fattore Omega sono le aziende fornitrici di elettricità
[6] Consideranda (2)
[7] Consideranda (13)
[8] Consideranda (19)