Petilia Policastro: Consiglio di Stato conferma nomina della dott.ssa Garofalo
3 min di letturaConcorso per dirigente al Comune di Petilia Policastro (KR): il Consiglio di Stato con Sentenza n. 6311/2024 accoglie il ricorso di Graziella Garofalo
Comunicato Stampa
La selezione per dirigente al Comune di Petilia Policastro ha un suo epilogo. Il Consiglio di Stato, infatti, si è pronunciato sul ricorso proposto dalla dott.ssa Graziella Garofalo, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Silipo e Bruno Nisticò, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. 1424 del 2023. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso in appello della dott.ssa Garofalo e respinge il ricorso di primo grado della controparte.
Come riportato dalla sentenza del Consiglio di Stato, si ricorda che la controparte classificatasi al secondo posto della graduatoria, aveva impugnato il verbale n. 1 del 28 dicembre 2022 della commissione giudicatrice, avente ad oggetto “procedura comparativa per progressione verticale per la copertura di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di istruttore direttivo, cat. D-Pos. Ec. D1” e la determina n. 2 del 3 gennaio 2023 del comune di Petilia Policastro con cui è stata approvata la graduatoria degli ammessi alla Categoria D, nella parte in cui dichiara la dott.ssa Graziella Garofalo vincitrice della procedura concernente il passaggio alla categoria D – P.E. D1.
Di conseguenza, il 4 gennaio 2023, tra il Comune di Petilia Policastro e la dott.ssa Graziella Garofalo è stato stipulato il contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato relativo all’acquisita categoria D, posizione economica D1.
“Il Consiglio di Stato – si legge testualmente nella sentenza – in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell’appellante oltre ad oneri di legge. Spese compensate con il Comune. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”. In sostanza la controparte si lamentava del fatto che la commissione giudicatrice non gli avrebbe attribuito il giusto punteggio per una qualifica posseduta, quella di “Consulente automobilistico”.
Ma l’iscrizione nell’elenco dei consulenti automobilistici, come si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato, non può in alcun modo essere assimilata alle abilitazioni professionali (ad esempio commercialista, avvocato, ingegnere, revisore contabile, ecc.).
Il Comune nella redazione del bando di concorso ha inteso premiare solo gli albi la cui iscrizione consente l’esercizio di una professione e di una professionalità in via esclusiva, mentre la mera qualifica posseduta dal secondo classificato non attribuisce alcuna attività esclusiva (in base al regolamento della disciplina delle progressioni verticali, approvato con delibera del G.C. n. 130 del 27 ottobre 2022, la mera qualifica di “consulente automobilistico” non avrebbe potuto essere ricondotta, ai fini della valutazione, nell’ambito delle abilitazioni professionali attinenti al ruolo/servizio di istruttore direttivo). Ne consegue la fondatezza dell’appello e la conferma dell’incarico dirigenziale per la vincitrice.