Precariato e Buona scuola: accolto il ricorso di una docente calabrese
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Il ricorso avanzato dall’avv. Rosario Piccioni
Comunicato stampa:
Accertato il diritto ad essere collocata in graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato
Importante sentenza contro il precariato nel mondo scolastico e contro “La buona scuola”.
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È stato accolto il ricorso di una professoressa alla quale, nonostante in forza di una precedente pronuncia era stata inserita nelle GAE (graduatorie ad esaurimento), era stato impedito di partecipare al piano di assunzioni straordinario previsto dalla “Buona Scuola” e per due anni ha continuato ad essere considerata precaria e non titolare a tempo indeterminato. A darle ragione, il Tribunale di Monza, sezione Lavoro che ha accolto la richiesta avanzata dal legale della docente, l’avvocato Rosario Piccioni: accertato e dichiarato il diritto della docente ad essere utilmente collocata in graduatoria per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato sin dal 1.9.2015.
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Importante sentenza del giudice del lavoro sul piano di assunzioni straordinario previsto dalla “Buona scuola”, dopo le proteste in tutta Italia montate negli ultimi anni sull’impossibilità di partecipare per i docenti inseriti nelle GAE in forza di provvedimenti giurisdizionali.
Il Tribunale di Monza con la sentenza n. 329/2017 pubblicata il 12 settembre ha infatti accertato e dichiarato la validità ed efficacia della domanda della ricorrente di partecipazione alla fase C del piano straordinario di immissione in ruolo prevista dalla Legge 107/2015, nonché il diritto alla convocazione per l’immissione in ruolo per l’anno scolastico 2015/2016. Accertando inoltre il diritto della ricorrente ad essere utilmente collocata in graduatoria per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell’anno scolastico 2015/2016 nell’ambito della fase C del piano varato con la legge 107/2015, con decorrenza dall’1.9.2015, presso le sedi indicate in ordine progressivo di preferenza nella domanda cartacea presentata.
A presentare il ricorso, patrocinato dall’avvocato del Foro di Lamezia Terme Rosario Piccioni, una docente che aveva già ottenuto il diritto ad essere inserita nelle GAE, alla quale, tuttavia, era stato impedito di presentare domanda di partecipazione, attraverso il sistema telematico POLIS – Istanze on line. La docente dunque è rimasta per oltre due anni in una situazione di precariato ed è stata costretta a lavorare con contratti a chiamata per brevi periodi: con la prospettiva dunque di rimanere definitivamente nel limbo del precariato e di essere superata da numerose docenti frattanto assunte.
Il Giudice ha invece accertato che “la ricorrente avrebbe avuto diritto a partecipare al piano di assunzione straordinario previsto dalla Legge 107/15”. È stato altresì evidenziato che la ricorrente “è utilmente collocata in graduatoria per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell’anno scolastico 2015/2016 nell’ambito della fase C del piano varato con la legge 107/2015, con decorrenza dall’1.9.2015, in via principale nell’ambito della provincia di Milano o in subordine di Bergamo o in ulteriore subordine di Brescia o in ulteriore subordine presso le sedi indicate in ordine progressivo di preferenza nella domanda cartacea presentata”.
Per l’effetto “il MIUR va condannato a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto della ricorrente a essere individuata quale destinataria di proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato, per la classe di concorso Scuola Primaria, in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell’anno scolastico 2015/2016 nella fase C del piano varato con la legge 107/2015, con decorrenza dall’1.9.2015”.
Infine il Tribunale ha perentoriamente affermato che “La rimproverata condotta amministrativa concreta la violazione dei principi di imparzialità e buona andamento della P.A. (art.97 Cost.), nonché, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, va rilevata la violazione dell’art.28, comma 1, DPR n.487/1994, in quanto la mancata partecipazione alle operazioni da parte della ricorrente ha favorito altri concorrenti aventi punteggio inferiore ad essa”.
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