Sangue infetto: accolto il ricorso avanzato da un medico lametino
2 min di letturaIl Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Lavoro e Previdenza – nella persona del GOT Dottoressa Antonella Lobello con una recente sentenza ha accolto il ricorso avanzato da un medico lametino in tema di indennizzo da sangue infetto e da vaccinazioni obbligatorie ex L. 210/1992
Il professionista venne sottoposto a una trasfusione di una sacca di sangue nel 1979 nel corso d’un intervento chirurgico presso l’Ospedale di Lamezia Terme.
Nell’anno 2016, ricoverato presso l’Ospedale “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro per essere sottoposto a intervento chirurgico, effettuatigli i prescritti esami laboratoristici, scoprì di aver contratto l’epatite C.
Avanzava pertanto domanda per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge 210/1992 ma la Commissione Medica Ospedaliera di Messina, pur riconoscendo il nesso di causalità tra la trasfusione subìta e l’infezione contratta, ritenne che non vi fosse alcun danno ascrivibile a una delle categorie previste dalla Tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
Il professionista lametino quindi, rappresentato dall’Avv. Tommaso Colloca ricorreva al Tribunale lametino che istruiva il procedimento a mezzo consulenza tecnica d’Ufficio affidata al Dottor Riccardo Calabria.
Si costituiva il Ministero della Salute deducendo la correttezza del giudizio medico-legale espresso dal C.M.O. di Messina.
All’esito di approfondita perizia, il CTU concludeva come segue: “Alla luce del quadro strumentale e biochimico riscontrato e tenendo conto di quanto emerso nel corso dell’esame clinico effettuato in corso di visita peritale, va riconosciuta la condizione patologica del ricorrente ascrivibile alla 8^ categoria della Tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. Il Tribunale in conclusione ha accolto la domanda, condannando il Ministero della Salute a corrispondere l’indennizzo ex L. n. 210/1992 nella misura corrispondente alla 8^ categoria di cui alla Tabella A allegata al DPR n. 834/1981, oltre interessi dalla domanda come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite.