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Scippo di una legge per il Sud in piena estate

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Nel silenzio totale della politica e della informazione

Procedono speditamente in piena estate i percorsi di due leggi parallele ed opposte. Una in favore del Sud, che stanno smantellando. La legge 18 del 2017 la quale prevede che il 34% delle risorse in conto capitale siano destinate, ogni anno, al Mezzogiorno. L’altra in favore del Nord, che stanno rafforzando. La legge 86 del 2024 la quale prevede l’autonomia differenziata, ossia che ogni anno le risorse dello Stato siano notevolmente ridotte.

Le due leggi non potevano evidentemente coesistere. In questa battaglia di mezza estate sono i cittadini di serie “b”, quelli nati nella parte sbagliata del paese, a pagare. I divari fra le due Italie non potranno assolutamente essere colmati, ma si cristallizzeranno le differenze. Il tutto nel silenzio dei politici e dei mezzi di informazione del Sud. Partiamo dal mese di maggio 2024 con il Decreto Coesione “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

L’articolo in questione è l’undicesimo: “Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno”. In esso sono contenute delle modifiche alla legge sul 34%. Per l’esattezza nei commi 5, 6 e 7.

La prima e sostanziale modifica è nel comma 5, ove viene superato il criterio del 34%, cifra riferita alla popolazione residente, delle spese in conto capitale e viene inserito un non bene identificato
criterio relativo al “40% delle risorse allocabili”. Che cosa significa? Il comma 5, che riportiamo di seguito, prevede che:
5. All’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente» sono sostituite dalle seguenti: «di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili».

Viene addirittura modificato il “ritocco di Provenzano” nel comma 6:
6. Le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.
Non vi è più la disposizione, ritoccata da Provenzano nel 2021, che prevede:
“Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno
proporzionale alla popolazione residente”.
L’attuale definizione ritoccata da Fitto prevede che:

“Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse
allocabili”.

Cosa cambia? Quali sono le risorse allocabili?
La domanda è rivolta direttamente al Governo ed ai nostri politici meridionali. Al Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione ei PNRR Raffaele Fitto, chiediamo cosa
intende quando, nel presentare il decreto, afferma che

“La legge prevede la destinazione alle Regioni del Mezzogiorno delle risorse del Fondo perequativo infrastrutturale, nonché l’incremento nella misura 40% delle risorse dei fondi pluriennali di investimento già istituti e delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti di nuova istituzione”.

Quali sono i “programmi di spesa finalizzati alla crescita”?

Fitto avrebbe dovuto rispondere ad una interrogazione parlamentare del novembre 2023 nella quale gli si chiedeva conto sull’applicazione della clausola del 34%. Soprattutto gli si chiedeva la rendicontazione delle spese prevista dalla stessa legge 18 del 2017. Nessuna risposta è giunta.

La versione aggiornata al 08/05/2024 dell’articolo 7-bis “Principi per il riequilibrio territoriale” prevede che “Entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e la coesione territoriale e al Ministro dell’economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l’elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2. La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale all’autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale”.

Vorremmo sapere, inoltre, se il Ministro ha ricevuto tali elenchi e comunicazioni. Nel qual caso ci interesserebbe prenderne visione.

Sul sito della Camera è possibile prendere visione della discussione avvenuta nella Commissione V (Programmazione economica e Bilancio). Si legge che:

“Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (A.C. 1933) è stato assegnato in sede referente alla V Commissione, che ne ha avviato l’esame il 26 giugno 2024, concludendolo il 27 giugno 2024, senza apportare modifiche al testo trasmesso dal Senato”.

Sul sito inoltre si informa che: “Per approfondimenti si consulti il dossier redatto congiuntamente dai Servizi Studi di Camera e Senato. Per i profili di carattere finanziario si consulti il dossier del Servizio Bilancio dello Stato della Camera”.
In quest’ultimo dossier, nell’articolo 11, si specifica:

“Il comma 5 modifica l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016 (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno), al fine di fissare ad almeno il 40 per cento la quota di stanziamenti ordinari in conto capitale da destinare agli interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, così sostituendo il precedente riferimento alla popolazione residente per la destinazione degli stanziamenti
ordinari in conto capitale Ciò implicava che al Sud venissero destinate il 34 per cento circa delle risorse in conto capitale.
Il comma 6 specifica che il criterio del 40 per cento si applica al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.
Il comma 7 prevede che la nuova clausola del 40 per cento si applica anche alle risorse stanziate dai cosiddetti Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali, istituiti per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese”

Di fatto avrebbero dovuto avviare una discussione fuori del parlamento, almeno i membri della V Commissione ove il testo è stato portato fin dal mese di giugno.

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