Super green pass su autobus, quarantena covid: il nuovo decreto
3 min di letturaIl green pass rafforzato esteso ai trasporti pubblici locali e ad una serie di attività. Cambiano le regole della quarantena per i vaccinati
Il cdm ha approvato un primo blocco di misure sulle quarantene e l’utilizzo del green pass.
Il Prossimo Cdm (presumibilmente già nei primi giorni di gennaio) potrà adottare ulteriori misure.
E’ stato approvato approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Ecco il testo in pillole: prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass Rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.
– Green Pass Rafforzato: Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere • centri congressi
- servizi di ristorazione all’aperto
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto
Inoltre il Green Pass Rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
– Quarantene: Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
– Capienze: Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.