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Superbonus 110%, Agenzia Entrate può sospendere cessione crediti fino a 30 giorni

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Lo prevede la bozza del decreto

“L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni” di crediti legate al Superbonus edilizio 110%, “anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo”.

E’ quanto prevede la bozza del dl anti-frodi che dovrebbe approdare sul tavolo del Cdm in corso a Palazzo Chigi, visionata dall’Adnkronos.

Il provvedimento, per “evitare comportamenti fraudolenti”, estende inoltre l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

L’obbligo del visto di conformità non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata).

Al momento, invece, il visto è richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Il decreto prevede il potenziamento delle “attività di controllo, accertamento e recupero imposte”, e, alla luce di questo ‘sprint’, prevede “un aumento di gettito, prudenzialmente non quantificato – si legge nella relazione tecnica che accompagna il testo – derivante dall’attività di controllo che, in assenza della stessa, risulta meno tempestiva ed efficace e maggiormente esposta al rischio di un contenzioso strumentale”.

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