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Trasferimento docenti: tribunale Lamezia accoglie ricorso insegnante

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tribunale lamezia

Importante sentenza sui trasferimenti dei docenti. E’ stato accolto il ricorso di una docente calabrese che era stata trasferita in Umbria

A darle ragione il Tribunale di Lamezia Terme, sezione Lavoro che ha accolto la richiesta avanzata dal legale della docente, l’avvocato Rosario Piccioni: accertato il diritto della docente alla precedenza per assistere il coniuge invalido “rivedibile” e dichiarato il diritto ad essere trasferita in una sede vicina alla propria residenza.

Importantissima sentenza del giudice del lavoro in materia di trasferimenti dei docenti.

Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione Lavoro con la sentenza n. 200/2020 pubblicata il 14 luglio 2020 ha infatti dichiarato l’illegittimità delle operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2017/2018 con cui il Miur aveva disposto l’assegnazione della ricorrente presso una scuola di Cascia (PG) e contestualmente accertato il diritto della ricorrente al trasferimento presso l’Ambito Territoriale di Catanzaro, condannando il MIUR – USR della Calabria ad assegnarle una sede disponibile presso detto ambito.

A presentare il ricorso, patrocinato dall’avvocato Rosario Piccioni del Foro di Lamezia Terme, una docente mandata ad insegnare a centinaia di Km dalla propria residenza.

La docente, proveniente dalle cosiddette Gae (graduatorie ad esaurimento) era stata immessa in ruolo con il piano ministeriale straordinario della legge 107/2015 “Buona scuola”. Svolto l’anno di prova in Calabria successivamente, nonostante la preferenza per le sedi calabresi è stata trasferita dapprima in Lombardia, dove è diventata titolare di cattedra in una scuola primaria di Brescia, e successivamente in Umbria, dove è diventata titolare di cattedra in una scuola primaria di Cascia (PG).

La docente sarebbe stata però, scavalcata, nonostante il richiesto diritto di precedenza per assistere il marito invalido, da altre docenti che avevano ottenuto sedi più vicine. La docente ha quindi lamentato l’illegittimità della condotta del MIUR nella mobilità 2017/18 nella parte in cui non le ha riconosciuto il diritto di precedenza.

Nel costituirsi in giudizio il MIUR eccepiva che la ricorrente non poteva beneficiare della precedenza prevista dal CCNI sulla mobilità in quanto lo stato invalidante riconosciuto al coniuge non aveva carattere permanente.

Il provvedimento è particolarmente importante perché ha accolto in toto la tesi dell’avv. Piccioni che aveva sottolineato come l’invalidità del coniuge, anche se “rivedibile”, fa sorgere in capo al docente il diritto ad usufruire della precedenza espressamente prevista dal CCNI.

Per tale direzione il Tribunale ha accertato il carattere cogente dell’art. 3, comma 3, l. n. 104: “Si rileva, infatti, che la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione è l’elemento che connota la gravità della disabilità prevista dall’art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, sicché non può aversi riconoscimento dello status di portatore di handicap grave se le patologie da cui il soggetto è affetto non lo rendano bisognoso di un’assistenza caratterizzata, appunto, dalla permanenza, oltre che dalla continuità e globalità.

Giova evidenziare, inoltre, che le ordinanze ministeriali succedutesi nel tempo disciplinano espressamente l’ipotesi in cui le persone con handicap siano in possesso di un verbale in cui sia prevista la rivedibilità, stabilendo che nelle more dell’effettuazione delle visite di revisione il soggetto conservi tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni ed agevolazioni.

Ne consegue, pertanto, che la prescrizione della rivedibilità e/o revisione contenuta nei verbali redatti dalla apposita Commissione medica non può privare il soggetto, già riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, dell’intervento assistenziale permanente di cui necessita nel lasso temporale che intercorre tra una visita medica e l’altra.

Ciò comporta, dal punto di vista del familiare che deve prestare tale tipo di assistenza, l’insorgere ed il permanere del diritto ad usufruire delle precedenze previste in materia di mobilità del personale scolastico, fatto salvo l’esito della visita di revisione.”.

Il MIUR Ambito territoriale della Provincia di Catanzaro, tempestivamente, ha già eseguito la sentenza e la docente è stata trasferita presso la sede l’IC “G. SABATINI” – CZEE83901A BORGIA – ROCCELLETTA I. C..

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